Legge federale
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Art. 71 Obbligo d’informazione e di notifica 138
Le imprese di assicurazione facenti parte di un gruppo assicurativo rispettano l’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 LFINMA139. 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |