Legge federale
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Art. 75 Strumenti della sorveglianza di conglomerati assicurativi 143
1 Il conglomerato assicurativo e le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del conglomerato assicurativo, dall’altro, devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. 2 Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. 3 Il conglomerato assicurativo deve essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali. 4 I conglomerati assicurativi sono tenuti a elaborare piani di stabilizzazione secondo l’articolo 22a. Con l’elaborazione di un piano di stabilizzazione completo decade l’obbligo delle imprese di assicurazione del conglomerato di elaborare ulteriori piani. 5 La FINMA può elaborare piani di liquidazione («resolution plans») per conglomerati assicurativi. Indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione del conglomerato assicurativo da essa ordinati. Il conglomerato assicurativo deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie. Se la FINMA elabora un piano di liquidazione completo per il conglomerato assicurativo, le imprese di assicurazione del conglomerato non sono tenute a elaborare ulteriori piani. 6 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte ad attuare principi internazionalmente riconosciuti applicabili alla sorveglianza dei conglomerati assicurativi attivi a livello internazionale. 143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
