Legge federale
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Art. 77 Solvibilità 144
1 Il conglomerato assicurativo deve disporre di sufficiente solvibilità. 2 Gli articoli 9–9c si applicano per analogia. 144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
