Legge federale
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Art. 80 Diritto 150
1 Gli stipulanti e l’assicurato hanno in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che li riguardano elaborati dall’impresa di assicurazione o dall’intermediario assicurativo nell’ambito della relazione d’affari. 2 Con il consenso dello stipulante e dell’assicurato, la consegna può avvenire in forma elettronica. 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |