Legge federale
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Art. 81 Procedura 151
1 Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo. 2 L’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo fa pervenire gratuitamente allo stipulante e all’assicurato una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 3 In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del rifiuto della consegna dei documenti. 151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |