Legge federale
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Art. 85 Contenzioso giudiziario
1 Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra le imprese di assicurazione o fra queste e gli assicurati. 2 e 3 …156 156 Abrogati dall’all. 1 n. II 31 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |