Legge federale
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Art. 86 Contravvenzioni 157
1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
1bis È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, commette, nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie, un’infrazione ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3.158 2 Chi, nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.159 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). 158 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2022 che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 424; FF 2021 1478). 159 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 16 dic. 2022 che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 424; FF 2021 1478). |
