Art.9 Solvibilità 23
1 Un’impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità. 2 La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto. 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |