Legge federale
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Art. 9c Norme internazionali complementari sul capitale assicurativo 26
In adempimento alle norme internazionali sul capitale, il Consiglio federale può, a complemento delle prescrizioni sulla solvibilità di cui agli articoli 9–9b o in alternativa a esse, imporre ulteriori sistemi relativi ai requisiti di capitalizzazione, segnatamente per i gruppi e i conglomerati assicurativi attivi a livello internazionale. 26 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |