Legge federale
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Art. 11 Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
1 Un’autocertificazione è valida finché non interviene un cambiamento delle circostanze per il quale l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile. 2 I conti preesistenti di persone fisiche devono essere sottoposti a verifica a partire dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner entro i seguenti termini:
3 I conti preesistenti di enti devono essere sottoposti a verifica entro due anni dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner. 4 L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall’entrata in vigore della presente legge. 5 ...30 6 Un indirizzo registrato nei documenti dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza è considerato attuale per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche:
7 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono adottare misure organizzative volte a garantire che essi dispongano di tutte le informazioni da rilevare nel quadro dell’apertura di un conto secondo l’accordo applicabile e la presente legge, in particolare misure volte a garantire che sia trasmessa l’autocertificazione. 8 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo conto in assenza di un’autocertificazione del titolare del conto soltanto:
9 Se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell’autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 8 lettera b, non dispone dell’autocertificazione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all’ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 9 della legge del 10 ottobre 199734 sul riciclaggio di denaro (LRD).35 10...36 30 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 31 RS 952.0 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 34 RS 955.0 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 36 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). |