Legge federale
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Art. 13
1 Chi diventa un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l’AFC. 2 Nell’iscrizione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione indica:
3 L’istituto finanziario deve informare spontaneamente l’AFC se la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge finisce oppure se esso cessa la sua attività commerciale. 4 Il trustee deve iscrivere un trust secondo l’articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione.38 38 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). |