Legge federale
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Art. 15 Trasmissione e utilizzazione delle informazioni
1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all’AFC, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l’accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se presso l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all’AFC entro lo stesso termine.40 2 L’AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nell’accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile. 3 L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile. 4 Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa, previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni, utilizzare queste ultime anche per fini diversi da quelli fiscali o inoltrarle a uno Stato terzo, l’AFC, previa pertinente verifica, autorizza tale utilizzazione o inoltro. Se le informazioni sono inoltrate ad autorità penali, l’AFC autorizza l’inoltro d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. 5 Le informazioni trasmesse all’AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. 40 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). |