Legge federale
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Art. 18 Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione
In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un’autocertificazione secondo l’accordo applicabile e la presente legge deve notificare all’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione. |