Legge federale
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Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati
1 Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD44. 2 Rispetto all’AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile dovuto all’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa. 3 Se le informazioni trasmesse all’autorità competente di uno Stato partner sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le inoltra all’autorità competente interessata. 44 RS 235.1 45 RS 172.021 |