1 Nella presente legge s’intende per:
- a.
- accordo applicabile: un accordo o una convenzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso;
- b.
- standard comune di comunicazione di informazioni(SCC): lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE);
- c.
- Stato partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni;
- d.
- istituto finanziario svizzero:
- 1.
- un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi sua succursale situata al di fuori della Svizzera, o
- 2.
- una succursale situata in Svizzera di un istituto finanziario non residente in Svizzera;
- e.
- conto non documentato: un conto preesistente di una persona fisica per il quale un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può determinare la residenza fiscale del titolare conformemente all’accordo applicabile;
- f.
- numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche: il numero d’assicurato secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS);
- g.
- numero d’identificazione fiscale svizzero perenti(numero IDI): il numero d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20105 sul numero d’identificazione delle imprese;
- h.
- numero d’identificazione fiscale estero: il numero d’identificazione fiscale di un contribuente secondo il diritto dello Stato o del territorio di cui è residente fiscale;
- i.6
- conto preesistente: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;
- j.7
- nuovo conto: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione aperto il giorno dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data;k.conto di importo non rilevante: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non supera un milione di franchi il 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;
- k.
- conto di importo non rilevante: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non supera un milione di dollari americani8 il 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;
- l.
- conto di importo rilevante: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato supera un milione di dollari americani il 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, oppure il 31 dicembre di un anno successivo.
2 Il Consiglio federale può estendere per una durata determinata la definizione di «Giurisdizione partecipante» utilizzata negli accordi applicabili.
4 RS 831.10
5 RS 431.03
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759).
8 Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.