Legge federale
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Art. 22 Compiti dell’AFC
1 L’AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge. 2 Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all’applicazione. 3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica. 4 Può emanare istruzioni. Queste si basano sui commentari dell’OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sullo SCC. |