Legge federale
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Art. 26 Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività. 2 L’obbligo del segreto non si applica:
3 Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 28 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile. |