Legge federale
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Art. 28 Verifiche
1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri. 2 Per chiarire i fatti l’AFC può:
3 Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate. 4 Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione. 5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:
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