Legge federale
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Art. 31
1 L’autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell’accordo applicabile, intende:
2 Finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l’autorità competente svizzera può sospendere di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.47 47 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). |