1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono:
- a.
- ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica; restano tuttavia responsabili dell’adempimento di tali obblighi;
- b.
- applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai conti di importo rilevante a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante;
- c.
- applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti a determinati o a tutti i conti preesistenti; continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni concernenti i conti preesistenti;
- d.
- rinunciare a verificare, identificare o comunicare determinati o tutti i conti preesistenti di enti il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner non supera 250 000 dollari americani;
- e.
- per identificare i conti oggetto di comunicazione, applicare la procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza o la ricerca nei loro archivi elettronici a determinati o tutti i conti preesistenti di importo non rilevante di persone fisiche;
- f.
- per adempiere i loro obblighi di adeguata verifica per quanto riguarda i conti preesistenti di enti, utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione settoriale nazionale o internazionale, registrata dall’istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro o per altre finalità di legge, diverse da quelle fiscali, e applicata da detto istituto finanziario tenuto alla comunicazione prima della data determinante per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione non sia a conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile;
- g.
- trattare come nuovi conti determinati o tutti i conti finanziari che sono stati aperti al più presto al momento dell’entrata in vigore della presente legge; essi possono rilevare il numero d’identificazione fiscale estero al momento dell’apertura del conto.
2 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono assimilare la cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone che esercitano il controllo sul trust alla cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone oggetto di comunicazione di un trust che costituisce un istituto finanziario. Al riguardo devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano loro di identificare le distribuzioni versate ai beneficiari.
3 Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni alternative applicabili contenute nel commentario dell’OCSE relativo allo SCC.