Legge federale
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Art. 15a Informazione 48
1 L’organo d’esecuzione informa il pubblico e le persone interessate sul servizio civile. 2 Le autorità competenti informano i reclutandi sul servizio civile, in particolare durante le giornate d’orientamento. 48 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). |