Legge federale
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Art. 17a Giornata d’introduzione 58
1 Il richiedente partecipa a una giornata d’introduzione entro tre mesi dalla presentazione della propria domanda. 2 Lo svolgimento delle giornate d’introduzione è di competenza dell’organo d’esecuzione. 3 La Confederazione assume le spese di viaggio e di vitto. 58 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |