Legge federale
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Art. 48 Obblighi dell’istituto d’impiego 102
1 L’istituto d’impiego provvede a un’organizzazione sensata del servizio civile. 2 Introduce la persona che presta servizio civile ai compiti previsti dal mansionario. 3 Non può impiegarla in lavori per i quali essa non dispone delle necessarie conoscenze e capacità. 4 L’istituto d’impiego rispetta la personalità della persona che presta servizio civile. Non può esigere dalla stessa un comportamento illecito. 5 In particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, l’istituto d’impiego tratta la persona che presta servizio civile alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili. 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |