Legge federale
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Art. 53 Danni a terzi e regresso dell’istituto d’impiego
1 L’istituto d’impiego risponde dei danni causati a terzi da chi presta servizio civile nello svolgimento del suo servizio come se si trattasse del comportamento dei suoi lavoratori. 2 La Confederazione risponde dei danni giusta le disposizioni in materia di responsabilità applicabili ai lavoratori dell’istituto d’impiego:
3 Risarcito il danno, l’istituto d’impiego può esercitare regresso contro la Confederazione, sempre che conformemente all’applicazione per analogia dell’articolo 321e del Codice delle obbligazioni107 esso potrebbe richiedere risarcimento alla persona che presta servizio civile. 106 Abrogata dal n. 6 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178II 766, 1994V 897). 107RS 220 |