Legge federale
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Art. 71 Procedura
1 L’organo d’esecuzione apre una procedura disciplinare d’ufficio oppure quando l’istituto d’impiego denuncia una violazione degli obblighi. Ne informa per scritto l’interessato. Qualora gli interessi dell’istituto d’impiego o dell’inchiesta lo esigano, può ordinare l’interruzione immediata del servizio. 2 L’organo d’esecuzione istruisce la procedura entro 60 giorni e la conclude con decisione formale.124 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |