1 Chiunque, senza l’intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d’impiego o non vi ritorna dopo un’assenza giustificata, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.128
2 Chiunque non si presenta ad un servizio civile straordinario è punito con una pena detentiva fino a 3 anni o con una pena pecuniaria.129
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 Se più tardi il colpevole riprende spontaneamente il lavoro, il giudice può attenuare la pena.130
5 Fatto salvo l’articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.
128 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
129 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
130 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).