Legge federale
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Art. 76 Grave violazione degli obblighi 134
1 Chi si rende ripetutamente reo di gravi mancanze disciplinari è punito con la multa. 2 Se il colpevole viola gravemente i suoi obblighi durante un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere. 134 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). |