Legge federale
|
Art. 7a Impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari 2728
1 Trattandosi di impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l’organo d’esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego.29 2 L’organo d’esecuzione coordina gli impieghi con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti.30 3 Esso può assumere interamente o in parte, nell’ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di assunzione dei costi. 27 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |