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Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)
del 6 ottobre 1995 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 11Termine dell’obbligo di prestare servizio civile
1 L’obbligo di prestare servizio civile termina con il licenziamento o con l’esclusione dal servizio civile.
2 Il licenziamento dal servizio civile delle persone che devono prestare servizio civile avviene:
a.
per le persone che non erano incorporate nell’esercito, 12 anni dopo l’inizio dell’anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione è passata in giudicato;
b.
per le persone che erano incorporate nell’esercito, entro la fine dell’anno in cui secondo la legislazione militare sarebbero state prosciolte dall’obbligo di prestare servizio militare.38
2bis Le persone che devono prestare servizio civile possono continuare a essere impiegate all’estero o nell’ambito di casi di rigore per al massimo 12 anni oltre il termine ordinario di cessazione dell’obbligo di prestare servizio civile, sempre che abbiano dato il loro consenso.39
3 L’organo d’esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi:
a.
è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo;
b.
ha problemi di salute e non vi sono possibilità d’impiego nel servizio civile conciliabili con tali problemi;
c.
in relazione all’obbligo di prestare servizio civile ha fatto ricorso alla violenza nei confronti di una persona o ha minacciato di farlo in misura tale da risultare intollerabile per il servizio civile;
d.
è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare; può presentare una domanda d’ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il primo impiego di servizio civile.40
39 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
41 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).