Legge federale
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Art. 43 Procedura di riconoscimento 9798
1 L’organo d’esecuzione può sottoporre la domanda all’esame di servizi pubblici svizzeri qualificati e, all’occorrenza, di altre istituzioni specializzate. 2 La procedura è gratuita. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196899 sulla procedura amministrativa. 3 L’organo d’esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo:
97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |