Legge federale
|
Art. 23 Modalità di rilevamento dei dati e della fornitura di informazioni
1 Il Consiglio federale stabilisce le modalità secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione rilevano i dati di cui agli articoli 21 capoverso 1 lettera a e 22 capoverso 2 primo periodo. 2 Stabilisce la forma e le modalità di conservazione delle domande di informazioni. 3 Può prevedere che le autorità di cui all’articolo 15 abbiano accesso mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22 e che la comunicazione dei dati avvenga gratuitamente e 24 ore su 24. |