Legge federale
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Art. 14a Interfaccia con i sistemi d’informazione del SIC 27
1 Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 58 LAIn28, sempre che:
2 Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d’informazione in questione in virtù della LAIn. 27 Vedi art. 46 n. 1. 28 RS 121 |