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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 3Servizio di sorveglianza
1 La Confederazione gestisce un servizio per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo l’articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP)10 (Servizio).
2 Il Servizio esegue i propri compiti autonomamente. Non è vincolato a istruzioni ed è aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto sul piano amministrativo.
3 Le autorità di concessione e le autorità di vigilanza competenti in materia di servizi postali e di servizi di telecomunicazione, le autorità di perseguimento penale e il Servizio collaborano all’esecuzione dei compiti di quest’ultimo.