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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 4Trattamento di dati personali
Il Servizio, le autorità abilitate a disporre la sorveglianza, le autorità d’approvazione, i fornitori di servizi postali e i fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, di cui necessitano per disporre, approvare e attuare la sorveglianza.