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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 10Diritto di consultare gli atti e diritto d’accesso ai dati
1 Per quanto concerne i dati raccolti nell’ambito di un procedimento penale o per l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:
a.
il diritto di consultare gli atti e il diritto di essere informati sui dati nell’ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto di procedura applicabile;
il diritto d’accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dalla legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati (LPD) se l’autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un’autorità federale o dal diritto cantonale se è un’autorità cantonale.
2 Il diritto d’accesso ai dati raccolti nell’ambito della ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dalla LPD se l’autorità incaricata della ricerca è un’autorità federale o dal diritto cantonale se è un’autorità cantonale. L’articolo 279 CPP18 è applicabile per analogia.
2bis Il diritto d’accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione della LAIn19 è retto dalla LAIn.20
2ter Il diritto d’accesso ai dati raccolti nell’ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell’articolo 23q capoverso 3 LMSI21 è retto dalla LPD se l’autorità incaricata della sorveglianza è un’autorità federale o dal diritto cantonale se è un’autorità cantonale.22
3 La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l’autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, presso l’ultima che ne è stata investita. Il Servizio non è competente per accordare l’accesso ai dati.
4 Il Consiglio federale stabilisce le modalità della garanzia di questi diritti. In particolare, garantisce i diritti delle parti nei casi in cui non è possibile, o è possibile soltanto con un onere sproporzionato, preparare copie degli atti.
16 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 66 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
22 Introdotto dal n. I 13 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).