Legge federale
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Art. 12 Sicurezza
1 Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle misure tecniche e organizzative di protezione, in particolare riguardo all’accesso accidentale o non autorizzato ai dati, nonché alla modifica, alla diffusione e alla distruzione accidentali o non autorizzate dei dati. 3 Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della sicurezza dei dati fino al punto della loro consegna al Servizio. Si conformano alle istruzioni del Servizio concernenti la sicurezza dei dati. BGE
139 IV 98 (1B_481/2012) from 22. Januar 2013
Regeste: Art. 273 Abs. 3 StPO; Art. 14 Abs. 4 BÜPF; rückwirkende Internet-Teilnehmeridentifikation (IP-Adresse), Sechsmonats-Frist. Anwendungsbereich der Sechsmonats-Frist von Art. 273 Abs. 3 StPO. Bei Delikten, welche über das Internet begangen wurden, geht Art. 14 Abs. 4 BÜPF (als "lex specialis") dem Art. 273 Abs. 3 StPO vor (E. 4). |