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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 12Sicurezza
1 Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle misure tecniche e organizzative di protezione, in particolare riguardo all’accesso accidentale o non autorizzato ai dati, nonché alla modifica, alla diffusione e alla distruzione accidentali o non autorizzate dei dati.
3 Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della sicurezza dei dati fino al punto della loro consegna al Servizio. Si conformano alle istruzioni del Servizio concernenti la sicurezza dei dati.