Art. 16 Compiti generali nell’ambito della sorveglianza
Nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge i seguenti compiti generali: - a.
- prima di trasmettere invii o informazioni all’autorità che ha disposto la sorveglianza, contatta senza indugio tale autorità e l’autorità d’approvazione se ritiene che l’ordine di sorveglianza:
- 1.
- non riguarda un reato che può essere oggetto di una sorveglianza secondo il diritto applicabile, sempreché la sorveglianza sia stata disposta nell’ambito di un procedimento penale,
- 2.36
- non è stato emanato dall’autorità competente o non ha ricevuto l’autorizzazione e il nullaosta conformemente agli articoli 29–31 LAIn37, o
- 3.
- non è completo o non è chiaro;
- b.
- contatta senza indugio l’autorità che ha disposto la sorveglianza e l’autorità d’approvazione se ritiene che la sorveglianza è inadeguata sotto il profilo tecnico, non fa parte dei tipi di sorveglianza previsti dalla legge e dalle disposizioni d’esecuzione o è inattuabile sotto il profilo tecnico;
- c.
- fornisce all’autorità competente le informazioni necessarie per disporre la sorveglianza; se necessario chiede alle persone obbligate a collaborare di fornirgli tali informazioni;
- d.
- impartisce alle persone obbligate a collaborare istruzioni sull’attuazione della sorveglianza, chiede loro di adottare ogni misura necessaria alla sorveglianza e ne controlla l’attuazione;
- e.
- attua i provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale disposti dall’autorità d’approvazione;
- f.
- verifica che la sorveglianza non si prolunghi oltre la durata autorizzata e, se non gli perviene copia della domanda di proroga, vi pone fine al termine del periodo previsto;
- g.
- comunica senza indugio all’autorità d’approvazione la fine della sorveglianza;
- h.
- segue gli sviluppi tecnici nel settore postale e delle telecomunicazioni;
- i.
- organizza e tiene formazioni per le persone che hanno accesso al sistema di trattamento;
- j.
- può, su richiesta, dare consigli tecnici, giuridici e operativi sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni alle autorità e alle persone obbligate a collaborare;
- k.
- tiene una statistica delle sorveglianze.
BGE
130 II 249 () from 13. April 2004
Regeste: Art. 32 VÜPF; Anfechtung eines Entscheides des Dienstes für Besondere Aufgaben; Umfang des Beschwerderechts der Anbieterinnen von Fernmeldediensten. Die Entscheide des Dienstes für Besondere Aufgaben können an die Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation weitergezogen werden, deren Entscheide der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegen (E. 2.1).
Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten sind nicht befugt, einen Entscheid des Dienstes für Besondere Aufgaben, der sie zur Übermittlung von Mobiltelefon-Daten verpflichtet, mit der Begründung anzufechten, die erlassene Überwachungsanordnung sei rechtswidrig (E. 2.2).
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