Legge federale
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Art. 19 Obblighi dei fornitori di servizi postali
1 Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi postali trasmettono all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata:
2 L’ordine di sorveglianza può prevedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano trasmessi i metadati postali conservati relativi alla corrispondenza passata (sorveglianza retroattiva). 3 Il Consiglio federale precisa i tipi ammissibili di sorveglianza e per ciascuno di essi stabilisce i dati che i singoli fornitori di servizi postali devono trasmettere. 4 I fornitori di servizi postali conservano per sei mesi i metadati postali stabiliti dal Consiglio federale in virtù del capoverso 3. 5 Previo consenso dell’autorità investita del procedimento, gli invii postali trasmessi sono restituiti al fornitore di servizi postali, il quale li consegna alla persona sorvegliata. |