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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 19Obblighi dei fornitori di servizi postali
1 Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi postali trasmettono all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata:
a.
gli invii postali destinati alla persona sorvegliata e quelli da essa inviati;
b.
i dati che indicano con quali persone la persona sorvegliata è o è stata in contatto, come pure il momento, il luogo di invio e le caratteristiche tecniche dei relativi invii postali (metadati postali).
2 L’ordine di sorveglianza può prevedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano trasmessi i metadati postali conservati relativi alla corrispondenza passata (sorveglianza retroattiva).
3 Il Consiglio federale precisa i tipi ammissibili di sorveglianza e per ciascuno di essi stabilisce i dati che i singoli fornitori di servizi postali devono trasmettere.
4 I fornitori di servizi postali conservano per sei mesi i metadati postali stabiliti dal Consiglio federale in virtù del capoverso 3.
5 Previo consenso dell’autorità investita del procedimento, gli invii postali trasmessi sono restituiti al fornitore di servizi postali, il quale li consegna alla persona sorvegliata.