Legge federale
|
Art. 21 Informazioni sui servizi di telecomunicazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio le indicazioni seguenti su determinati servizi di telecomunicazione:
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che tali indicazioni siano rilevate all’inizio della relazione commerciale e che possano essere trasmesse finché la relazione dura, nonché durante sei mesi dopo il suo termine. Il Consiglio federale stabilisce che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono conservare e trasmettere determinati dati ai fini dell’identificazione soltanto durante sei mesi. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |