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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 21Informazioni sui servizi di telecomunicazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio le indicazioni seguenti su determinati servizi di telecomunicazione:
a.
il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo e, se nota, la professione dell’utente;
gli elementi di indirizzo ai sensi dell’articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile 199739 sulle telecomunicazioni (LTC);
c.
i tipi di servizi;
d.
altri dati, stabiliti dal Consiglio federale, sui servizi di telecomunicazione, di natura amministrativa o tecnica o che permettono l’identificazione delle persone;
e.
se il cliente non ha sottoscritto un abbonamento, pure il luogo in cui gli è stato consegnato il mezzo che consente l’accesso al servizio di telecomunicazione, nonché il nome e cognome della persona che glielo ha consegnato.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che tali indicazioni siano rilevate all’inizio della relazione commerciale e che possano essere trasmesse finché la relazione dura, nonché durante sei mesi dopo il suo termine. Il Consiglio federale stabilisce che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono conservare e trasmettere determinati dati ai fini dell’identificazione soltanto durante sei mesi.
38 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).