Legge federale
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Art. 22 Informazioni per identificare gli autori di reati commessi via Internet e per identificare le persone in caso di minacce alla sicurezza interna o esterna 40
1 Se sussiste il sospetto che un reato è stato commesso via Internet, i fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio tutte le indicazioni che consentono di identificarne l’autore. 1bis Se sussistono indizi sufficienti indicanti che la sicurezza interna o esterna è o è stata minacciata via Internet, i fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio tutte le indicazioni che consentono di identificare l’autore o la provenienza della minaccia.41 2 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono conservare e trasmettere ai fini dell’identificazione durante l’intera durata della relazione commerciale e durante sei mesi dopo il suo termine. Stabilisce che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono conservare e trasmettere determinati dati ai fini dell’identificazione soltanto durante sei mesi. I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio anche le indicazioni ulteriori di cui dispongono. 3 I fornitori di servizi di comunicazione derivati e i gestori di reti di telecomunicazione interne trasmettono al Servizio le indicazioni di cui dispongono. 4 Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di comunicazione derivati che offrono servizi di grande importanza economica o che offrono servizi a un gran numero di utenti a conservare e trasmettere, in tutto o in parte, le indicazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono trasmettere secondo il capoverso 2. |