Legge federale
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Art. 23 Modalità di rilevamento dei dati e della fornitura di informazioni
1 Il Consiglio federale stabilisce le modalità secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione rilevano i dati di cui agli articoli 21 capoverso 1 lettera a e 22 capoverso 2 primo periodo. 2 Stabilisce la forma e le modalità di conservazione delle domande di informazioni. 3 Può prevedere che le autorità di cui all’articolo 15 abbiano accesso in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.42 42 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109). |