1 Su richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio o, nei casi di cui all’articolo 17 lettera c, all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata:
- a.
- il contenuto del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata;
- b.
- i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata.
2 Sono inoltre tenuti a:
- a.
- fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza;
- b.
- tollerare le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incaricate; a tal fine, devono permettere senza indugio l’accesso ai loro impianti;
- c.
- sopprimere i loro criptaggi.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione che partecipano all’esercizio del servizio di telecomunicazione da sorvegliare trasmettono i dati di cui dispongono al Servizio o al fornitore incaricato della sorveglianza.
4 L’ordine di sorveglianza può prevedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano trasmessi i metadati delle telecomunicazioni passate conservati (sorveglianza retroattiva).
5 I fornitori di servizi di telecomunicazione conservano per sei mesi i metadati delle telecomunicazioni.
6 Il Consiglio federale può esonerare determinati fornitori di servizi di telecomunicazione da taluni obblighi legali, in particolare i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione di scarsa importanza economica o che operano nel settore dell’educazione. Non li esonera né dall’obbligo di trasmettere, su richiesta, i metadati delle telecomunicazioni di cui dispongono sulla persona sorvegliata né dagli obblighi di cui al capoverso 2.