Legge federale
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Art. 27 Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati
1 I fornitori di servizi di comunicazione derivati tollerano le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incaricate riguardanti i dati trasmessi o memorizzati dalla persona sorvegliata per mezzo di servizi di comunicazione derivati. A tal fine devono senza indugio:
2 Su richiesta, trasmettono i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata di cui dispongono. 3 Se necessario per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Consiglio federale può assoggettare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti nell’articolo 26 tutti o una parte dei fornitori di servizi di comunicazione derivati che offrono servizi di grande importanza economica o che offrono servizi a un gran numero di utenti. In tal caso le disposizioni della presente legge concernenti i fornitori di servizi di telecomunicazione sono applicabili per analogia. |