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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 27Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati
1 I fornitori di servizi di comunicazione derivati tollerano le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incaricate riguardanti i dati trasmessi o memorizzati dalla persona sorvegliata per mezzo di servizi di comunicazione derivati. A tal fine devono senza indugio:
a.
permettere l’accesso ai loro impianti;
b.
fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza.
2 Su richiesta, trasmettono i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata di cui dispongono.
3 Se necessario per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Consiglio federale può assoggettare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti nell’articolo 26 tutti o una parte dei fornitori di servizi di comunicazione derivati che offrono servizi di grande importanza economica o che offrono servizi a un gran numero di utenti. In tal caso le disposizioni della presente legge concernenti i fornitori di servizi di telecomunicazione sono applicabili per analogia.