Legge federale
|
Art. 29 Obblighi delle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione
1 Le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione tollerano le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incaricate. A tal fine devono senza indugio:
2 Su richiesta, trasmettono i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata di cui dispongono. |