Legge federale
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Art. 30 Obblighi dei rivenditori professionali di carte o di mezzi analoghi
I rivenditori professionali di carte o di mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione rilevano le indicazioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 e le trasmettono al fornitore di servizi di telecomunicazione alla cui rete il mezzo rivenduto dà accesso. |