Legge federale
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Art. 31 Disposizioni d’esecuzione sui tipi di informazioni e di sorveglianza
1 Il Consiglio federale precisa le informazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono fornire e i tipi di sorveglianza che devono attuare. Stabilisce i dati da trasmettere per ciascun tipo d’informazione e di sorveglianza. 2 Il Consiglio federale stabilisce i termini per la trasmissione dei dati. 3 Il DFGP emana le disposizioni tecniche e amministrative necessarie per la fornitura standardizzata delle informazioni e per l’attuazione standardizzata di tutti i tipi di sorveglianza abituali. Determina in particolare le interfacce e i formati di dati da impiegare per trasmettere i dati al Servizio. A tal fine tiene conto degli standard internazionali. |